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Illegittimi i filtri sulle scommesse

La decisione vale, per ora, solo per il sito di un operatore maltese ma apre la porta ai ricorsi degli altri siti del gambling bloccati dalle autorità italiane. Una decisione passata sotto silenzio. Il commento di Andrea Monti (ICTLex)

Roma - Clamorosa decisione quella del Tribunale civile di Roma che, di fatto, sconfessa l’operazione voluta dai Monopoli dello Stato e avallata dall’ultima Finanziaria con cui si sono imposti filtri di Stato , una operazione che sequestrando il traffico Internet degli italiani, tenta di impedire loro di accedere a siti internazionali dedicati al gioco d’azzardo online.

Il Tribunale ha concluso così l’esame del ricorso presentato da un operatore di scommesse di Malta che aveva subito un drastico calo di utenti italiani dopo l’applicazione dei filtri.La decisione dei magistrati romani, riportata da ICTLex che offre anche il pdf con l’intero dispositivo, afferma che impedire agli utenti l’accesso ai siti è illegittimo e che quindi i Monopoli dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi. Non è applicabile - spiegano i magistrati - il dispositivo previsto dalla Finanziaria contro i servizi gestiti legittimamente ed interamente in un altro paese comunitario. Sebbene la decisione romana valga in diritto solo per l’operatore maltese, rappresenta ora uno strumento in più nelle mani dei molti operatori internazionali che hanno protestato in tutte le sedi contro i filtri italiani.

Va detto che contro il blocco dei siti web si sono mossi nelle scorse settimane i provider di Assoprovider , che hanno fatto ricorso al TAR del Lazio. “Il Provvedimento - ha dichiarato l’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, incaricato dai provider per questo procedimento - ha di fatto determinato un blocco degli accessi a vari siti internet, e non solo a quelli incriminati, in virtù dell’utilizzo da parte dei provider del cosiddetto blocco degli indirizzi ip“. “Tutto ciò - ha specificato Sarzana nei giorni scorsi a Punto Informatico - in quanto l’Amministrazione dei Monopoli non ha indicato quali debbano essere le misure tecniche e quale obiettivo debbano realmente avere le misure tecnologiche atte a prevenire la navigazione sui siti incriminati”.

Come se non bastasse, il provvedimento viene giustificato con una finalità di “ordine pubblico” per tutelare gli utenti dall’accesso a siti considerati “non sicuri” per la salute dell’utente. “Non vi è chi non veda come tale finalità - spiega Sarzana a Punto Informatico - sia del tutto strumentale poiché gli utenti della rete, che non siano minori - che hanno particolari esigenze di tutela - hanno la piena consapevolezza di ciò che accade in rete e possono decidere in piena libertà su quali siti recarsi e cosa fare del proprio tempo libero”.

Difficile dire cosa deciderà il TAR del Lazio, evidentemente, ma c’è chi ritiene probabile che la decisione del Tribunale civile di Roma possa pesare a favore delle argomentazioni dei provider. Non si può escludere, peraltro, che sulle scelte del TAR andranno ad influire le molte prese di posizione di osservatori e commentatori sul provvedimento dei Monopoli, considerato claudicante persino sul piano tecnico dai massimi esperti della rete italiana.

Sbanca il casino’ e sogna l’Italia

Vecchietta americana vince 10 mln dollari alla slot machine

(ANSA) - Vuole andare in Italia, come prima cosa, una nonna americana che ha vinto oltre 10 milioni di dollari in un casino’ di Atlantic City. Josephine Crawford ha fatto scattare tutte le luci e le sirene quando, infilata una moneta in una slot machine del casino’ Harrah, e’ riuscita a far allineare le rotelle sulla combinazione piu’ difficile. La donna ha detto che come prima cosa fara’ un viaggio in Italia, con i suoi nipotini: un sogno che cullava da molto tempo.

LA COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL MONOPOLIO ITALIANO

La Commissione europea intende attaccare il monopolio pubblico su lotto e concorsi pronostici, che riserva al Coni e all’Unire il diritto esclusivo di organizzare e offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. Salvo improbabili colpi di scena dell’ultima ora (appesi al tenue filo delle residue riserve di quattro commissari), l’Esecutivo europeo deciderà oggi a Strasburgo di aprire procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia e di altri sei Paesi per le restrizioni poste sui mercati nazionali di scommesse sportive. I sette Governi (oltre all’Italia, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi e Ungheria) avranno due mesi di tempo per rispondere.

L’azione dimostra l’orientamento della Commissione di procedere sul cammino della parziale liberalizzazione del settore dei pronostici e delle lotterie in Europa sull’onda dei precedenti giurisdizionali, nonostante la nuova edulcorata proposta di direttiva sui servizi, che pure verrà approvata oggi, escluda il settore delle scommesse dal suo raggio d’azione.La bozza di lettera di messa in mora da inviare al Governo italiano è già stata preparata dai servizi del commissario UE al Mercato interno, Charlie McCreevy, ed è di sette pagine e mezzo. In essa si esaminano “alcune disposizioni della legge 14 dicembre 1989 n.401 (e sue successive modifiche), recante interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”. Secondo le valutazioni di Bruxelles, le norme “sembrano porre problemi di compatibilità con il principio fondamentale della libera prestazione dei servizi sancito dall’art. 49 del Trattato”.

La Commissione considera restrizioni ingiustificate l’esclusiva concessa nell’organizzazione e nell’offerta di servizi di scommesse sportive a Coni e Unire stabilito dal decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948; ma anche le restrizioni poste alla pubblicità di servizi attinenti a gioco e scommesse e alla partecipazione a queste attività; sotto accusa pure le sanzioni (fino a un’ammenda di un milione di vecchie lire e a tre anni di reclusione) nei confronti di chi “in Italia svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare , raccogliere o favorire, o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere accettate in Italia o all’estero”.

La Commissione critica il divieto opposto in Italia all’attività prestatori di servizi autorizzati con sede in altri Stati membri. Anche la restrizione posta ai servizi di scommesse svolti da un operatore in un altro Stato membro via Internet costituisce, sottolinea il documento, una restrizione alla libera prestazione dei servizi. La Commissione ricorda che la Corte di Giustizia europea ha già stabilito (causa C-243/01, Gabelli e altri) che se uno Stato incoraggia i consumatori a partecipare a lotterie , giochi d’azzardo o a scommesse, può poi invocare l’ordine pubblico sociale “con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare tali provvedimenti”. E Bruxelles osserva che lo “Stato italiano persegue a livello nazionale una politica di forte espansione del gioco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi”. La Commissione sostiene anche di non aver “individuato valide ragioni” per giustificare i limiti al gioco in Italia alla luce dell’esigenza di prevenire reati economici e di riciclaggio di denaro, visto che sono in vigore direttive europee contro questo tipo di crimini.

Sole24Ore

“Filtraggio” dei siti di gioco: la posizione di Internet Society

Posizione della sezione italiana di Internet Society (ISOC Italia) in merito al filtraggio dei siti che offrono “gambling on line”

ISOC ITALIA intende segnalare una persistente attitudine del legislatore a trattare i temi che riguardano l’Internet in modo non appropriato, senza cioè una previa consultazione con le fonti più accreditate di competenza. Si intende portare qui l’esempio della recente normativa introdotta dalla finanziaria e attuata tramite decreto dalla Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) “Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro” che si applica ai fornitori di connettività alla rete Internet. Lo scopo della legge è di impedire ai cittadini italiani (o stranieri residenti in Italia) di giocare on-line sui siti che non hanno ricevuto la concessione dalla AAMS. Per ottenere questo scopo, la amministrazione fornisce un elenco di siti che i provider di accesso devono filtrare e rendere inaccessibili cambiando il record di registrazione nell’area di indirizzi (“domini”) da loro controllata (manutenzione tra l’altro onerosa con impropria interferenza del fisiologico ciclo di impresa). Nel caso in esame, si tratta di un intento di fare pagare le tasse sul gioco d’azzardo e non certo una repressione alla libertà di espressione stile Cina popolare; a questo si aggiunge la intenzione di AAMS di dare maggiori garanzie agli utenti che sarebbero garantite dall’ottenimento della autorizzazione.

ISOC ITALIA, in linea con il proprio ruolo istituzionale di diffondere “cultura Internet”, mette in evidenza i seguenti fatti tecnici che rendono la attuazione delle misure previste di dubbia efficacia, oltre che fuori delle “best practices” raccomandate per il corretto funzionamento della rete.- Lo spazio dei nomi a dominio permette di identificare gli indirizzi di posta elettronica, i siti web ed altre applicazioni ed è strutturato in modo rigorosamente gerarchico. Il solo modo di intervenire nel “dominio” di un altro è quello di falsificare l’informazione, inserendo campi aggiuntivi nello spazio dei nomi a disposizione del provider.- Il solo modo con cui si può rendere invisibile un’informazione autoritativa è quello di impedire l’accesso (via indirizzo IP filtrato) ai nomi assegnati dai registri autorizzati (come ad esempio il “.com”, il “.uk”, …). o In questo caso il “filtro IP” impedisce l’accesso ad interi server che sono autoritativi per centinaia di altre destinazioni Internet, e quindi è inattuabile perchè oscurerebbe centinaia di altri servizi oltre a quello che si intende realmente oscurare.- Esistono poi i proxy server, che permettono di accedere a server WEB senza accedere direttamente agli stessi con il loro indirizzo IP nativo.

Basta chiedere hosting ad un proxy server delle proprie pagine WEB, ed anche se non funziona la risoluzione nome –> servizi/indirizzi del DNS, accedo ugualmente alle pagine WEB. I Proxi server sono tali che ospitano centinaia di siti/utenti. Per lo stesso motivo di cui sopra filtrarne uno significa filtrare centinaia di altri siti che sono legali, innocenti, etc. Nel caso in questione quindi:- si fa confusione tra un nome a dominio, un server Web e le pagine che esso mette a disposizione; - si richiede una applicazione dello spazio dei nomi che è “deprecata” dagli standard in vigore e sconsigliata dai documenti di “best practice”;- il provvedimento non potrà che essere inefficace per risolvere il problema che si vuole risolvere; infatti gli utenti hanno diverse modalità alternative per accedere ai siti di gambling on line.

Conclusioni e proposte.

1. La cronaca degli interventi di Legge nella XIII e XIV Legislatura rivela un costante deficit istituzionale: è stato riscontrato insufficiente lo studio politico e latitante il coordinamento governativo sull’ ondata di emergenze di breve respiro, con conseguenza di interventi tipicamente proibizionisti e con cio stesso destinati ad obsolescenza in quanto afferenti a tecnologie in rapida evoluzione; da aggiungere anche che, data la transnazionalità di Internet, si e’ dimostrato che sono destinate a fallimento iniziative che abbiano una visuale solo nazionale.

2. Il ricorso a interferenze in logica di Authority amministrativa è sostanzialmente impraticabile sia a livello internazionale (dove è irrevocabile il processo avviato dal World Summit on Information Society verso il superamento di ogni distorta ipoteca “concessionaria” sulla Rete) che a livello nazionale.

3. ISOC ITALIA, nel sostanziale rispetto del ruolo e della figura costituzionale dei Partiti, rappresenta alle forze politiche TUTTE, e oggi concorrenti alla formazione della XV Legislatura, la PROPOSTA di un opportunissimo strumento parlamentare (quale potrebbe essere ad esempio una Commissione Bicamerale di Informazione) che attraverso periodiche audizione rappresenti le informazioni di sistema e le istanze della Rete; e pure i competenti contributi sulle normative nella delicata e cruciale fase della loro istruttoria.

interlex.it

Casino Online: illegale l’operatore o illegittimo il decreto ?

Giochi e scommesse on line: la “finanziaria” contro la UE?a>

L’attuazione del decreto 7 febbraio 2006/4249/GIOCHI/UD pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 13 febbraio 2006 ha suscitato infatti interesse, discussioni e perplessità anche a seguito di una inusuale e reiterata presenza sulla stampa italiana che, attraverso pagine acquistate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), ha provveduto ad informare su quanto stava avvenendo.Quanto segue ha l’obiettivo – limitato e non certo esaustivo – di trattare solo alcuni aspetti (per lo più giuridici), escludendo a priori le polemiche che si sono mosse attorno a questo provvedimento.

Ci occupiamo, al momento, della motivazione che ha portato alla emanazione di questa norma (trattasi dell’ultimo “RITENUTO” prima dell’art. 1):lo riportiamo testualmente: ritenuto che il contrasto al fenomeno dell’offerta di gioco illegale e non autorizzato è stato considerato obiettivo prioritario del legislatore e del Governo e, come tale di AAMS, anche al fine di tutelare i giocatori e gli operatori di gioco regolari ed autorizzati nonché di salvaguardare le entrate erariali dello Stato ….”.

Ed entriamo nello specifico:quanto alla definizione di “gioco illegale e non autorizzato” l’equazione proposta dal decreto è: “il soggetto che non ha una autorizzazione di AAMS è illegale” (che abbia o meno autorizzazioni ottenute in ambito ad esempio dell’Unione Europea, è circostanza neppure presa in considerazione dal decreto).Sul presupposto che non è pensabile che l’AAMS ignori le complesse vicissitudini processuali su quali siano i limiti alla libera circolazione dei servizi (per tutti sentenze Zenatti e Gambelli della Corte di giustizia europea), è evidente che si muove sul presupposto, pacifico, assoluto, indiscusso e indiscutibile dell’esistenza, in capo a sé stessa, di un diritto di monopolio in questa materia (è forse una “anticipazione” delle conseguenze dell’esclusione dei giochi dalla direttiva dei servizi votata di recente dal Parlamento europeo ?).

Il primo aspetto che deve essere evidenziato passa attraverso la seguente considerazione: ma AAMS autorizza “tutte” le varie attività che gli operatori on line (inseriti nell’elenco dei siti da oscurare) propongono?Se non v’è dubbio che vi sia una disciplina in Italia del betting on line (confusa, rimaneggiata, incerta) non v’è altrettanto dubbio che, ad esempio i casinò on line non siano, di per sé, oggetto di alcuna disciplina (né valga, al riguardo, l’affermazione assolutamente semplicistica - oltre che probabilmente giuridicamente infondata – che giocare al casinò on line in forma domestica sia reato).

Ecco quindi: che il concetto di “illegittimo” in quanto “privo di concessione statale” si estende anche a tutto ciò che lo Stato non ha fino ad oggi specificamente autorizzato (vale, quindi, il principio “è tutto vietato tranne ciò che è ammesso”).E’ un primo punto fermo dal quale evidentemente - allo stato - non si può prescindere.Quanto alla “tutela dei giocatori”, questo aspetto si presta a valutazioni meno giuridiche ma riconducibili ad un unico filone.Non è credibile – né serio - affermare che il giocatore possa ritenersi tutelato solo ed esclusivamente dal sistema italiano (che, tra l’altro, nell’ambito on line paga una inesperienza e un ritardo più che decennale rispetto ad altri Paesi (vedi quanto accade in Inghilterra).

Di più: si prendano in considerazione anche altre realtà, ad esempio Malta, che disciplina in un modo molto vincolato e con caratteristiche uniche l’attività del gioco on line (che sia betting, casinò o altro): la disciplina dei giochi e il controllo dei movimenti finanziari sono attuati con sistemi di assoluto rigore.

E’ utile al riguardo riportare quanto l’avvocato generale presso la Corte di giustizia ha espressamente indicato al punto 118 delle sue conclusioni nella causa Gabelli: “se dunque un operatore di un altro Stato membro soddisfa i requisiti che vengono richiesti in questo Stato, ciò dovrebbe essere sufficiente per gli uffici nazionali dello Stato membro destinatario dei servizi che dovrebbero considerare tale circostanza come una garanzia sufficiente dell’onestà dell’operatore”.

Quanto alla “salvaguardia degli operatori del gioco regolare”: ci si riferisce – evidentemente – ai concessionari: ma come possono essere considerati “regolari”, concessionari che sono divenuti tali all’interno di un sistema che prevedeva tassativamente l’esclusione di società di capitali (…estere) che potessero partecipare al relativo bando? (questo è uno dei quesiti della prossima udienza del 7 marzo 2006 avanti la Corte di giustizia - Placanica + altri, pur essendo già stato oggetto di una specifica valutazione nella sentenza Gambelli, punti 48 e 49: “non si può pertanto escludere che i requisiti dettati dalla normativa italiana per partecipare ai bandi di gara ai fini delle attribuzioni di dette concessioni costituiscono un ostacolo alla libertà di stabilimento”).

E come considerare gli operatori “regolari” nel momento in cui operano in un ambito di prorogatio decisamente informale? (Alcuni operatori esteri per entrare nel mercato italiano si sono sottoposti a una serie di regole: acquisto concessioni, collegamenti provider etc. ma, al momento della richiesta – legittima – di produzione da parte dei soggetti cedenti del titolo concessorio, è stato prodotto solo un documento di AAMS che recita: “si comunica che i concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive di cui al DPR n. 169/98 e al DM n. 174/98, in attesa del completamento dell’iter amministrativo finalizzato al rinnovo della convenzione che accedere alle relative concessioni, attivati rispettivamente con il decreto interdirettoriale del 22 novembre 2005 e con il decreto direttoriale del 23 giugno 2005, continueranno, in via transitoria ed in presenza dei requisiti tecnici, contabili ed amministrativi richiesti, ad operare per la raccolta della citate scommesse”.

…e se mai tali concessioni non venissero prorogate?…e se si farà un nuovo bando, di cui tanto si parla, che ne sarà dell’investimento di chi si è assoggettato al sistema italiano?

La “salvaguardia delle entrate erariali dello Stato” è l’aspetto più inquietante da un punto di vista prettamente giuridico. E’ pacifico infatti che l’oscuramento dei siti è (quantomeno ed eufemisticamente) un limite alla libera circolazione dei servizi.E’ altrettanto pacifico che la libera circolazione dei servizi può venire meno solo in alcuni casi pacificamente riconosciuti dalla Corte di giustizia: “le restrizioni devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale; devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e in terzo luogo non devono andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. In ogni caso devono essere applicate in modo non discriminatorio” (punto 65 sentenza Gambelli).E’ espressamente escluso che il limite sia legittimo se persegue “vantaggi” erariali che uno Stato conseguirebbe a proprio favore in applicazione del suddetto limite.

Per tutti vedi la sentenza Gambelli, punto 61: “è sufficiente ricordare che secondo costante giurisprudenza la riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra tra i motivi enunciati nell’art. 46 CE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi” e punto 62: “come si evince dal punto 36 della menzionata sentenza Zenatti, le restrizioni devono perseguire in ogni caso l’obiettivo di un’autentica riduzione delle opportunità di giuoco e il finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti dai giuochi autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione, della politica restrittiva attuata”.

Quanto reggerà questo decreto al vaglio dei giudici italiani e comunitari che, pare, verranno aditi ?

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